Art. 12 · Esportazioni e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati

Art. 12

Esportazioni e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati

In vigore dal 20 feb 2014
Esportazioni e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati 1.   Il trasformatore che abbia dichiarato, a norma dell’, paragrafo 3, l’intenzione di esportare o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annui dei quantitativi figuranti all’allegato I. Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni necessarie per garantire che le operazioni in questione non superino i suddetti quantitativi annui. 2.   L’esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.
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