Art. 11 · Condizioni di esportazione o di spedizione

Art. 11

Condizioni di esportazione o di spedizione

In vigore dal 20 feb 2014
Condizioni di esportazione o di spedizione 1.   L’esportazione e la spedizione di prodotti come tali che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, o di prodotti confezionati o trasformati contenenti prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, sono soggette alle condizioni indicate ai paragrafi 2 e 3. 2.   I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un aiuto e che formano oggetto di esportazione o di spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l’aiuto concesso è rimborsato dall’esportatore o dallo speditore al più tardi al momento dell’esportazione o della spedizione. Tali prodotti non formano oggetto di spedizione o di esportazione fino a quando non sia stato effettuato il rimborso di cui al primo comma. Qualora non sia materialmente possibile determinare l’importo dell’aiuto concesso, si considera concesso l’aiuto più elevato stabilito dall’Unione per questi prodotti nel semestre precedente la presentazione della domanda di esportazione o di spedizione. Tali prodotti possono beneficiare di una restituzione all’esportazione, a condizione che siano soddisfatti i criteri previsti per la concessione di tale restituzione. 3.   Le autorità competenti autorizzano l’esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 2 e all’ soltanto qualora il trasformatore o l’esportatore attestino che i prodotti in questione non contengono materie prime introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento. Le autorità competenti autorizzano la riesportazione o la rispedizione di prodotti come tali o di prodotti confezionati diversi da quelli di cui al paragrafo 2 soltanto qualora lo speditore attesti che i prodotti in questione non hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento. Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l’esattezza delle attestazioni di cui al primo e secondo comma ed eventualmente procedono al recupero del beneficio.
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