Art. 8 · Documenti da presentare a cura degli operatori e validità dei titoli

Art. 8

Documenti da presentare a cura degli operatori e validità dei titoli

In vigore dal 20 feb 2014
Documenti da presentare a cura degli operatori e validità dei titoli 1.   Fermo restando il disposto dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafo 6, dell’, paragrafo 7, e degli , le autorità competenti accettano la domanda di titolo di importazione, di esenzione o di aiuto, presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l’originale o la copia autenticata della fattura d’acquisto e l’originale o la copia certificata conforme dei documenti seguenti: (a) per quanto riguarda il titolo di importazione o di esenzione: i) la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo o il documento di trasporto multimodale; ii) il certificato di origine per i prodotti originari di paesi terzi; (b) per quanto riguarda la domanda di titolo di aiuto: i) i documenti T2L o T2LF, alle condizioni di cui all’articolo 315, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 (8); o ii) una dichiarazione di tipo CO di cui all’articolo 786, paragrafo 2, lettera a), e all’allegato 38, titolo II, casella n. 1, del suddetto regolamento. I documenti di cui sopra possono essere presentati sotto forma di messaggio elettronico. Nel caso in cui l’autorità di verifica competente non abbia accesso al sistema informatico che gestisce e produce questo tipo di documento elettronico, esso è sostituito da una versione stampata debitamente autenticata. La fattura di acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo sono intestate al richiedente del documento. 2.   La validità del titolo è stabilita in funzione dei tempi di trasporto. In casi particolari in cui gravi ed imprevedibili difficoltà incidono sui tempi di trasporto, le autorità competenti possono prorogare tale validità, ma non oltre i due mesi successivi alla data di rilascio del documento.
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