Art. 6 · Ripercussione del vantaggio sull’utilizzatore finale

Art. 6

Ripercussione del vantaggio sull’utilizzatore finale

In vigore dal 20 feb 2014
Ripercussione del vantaggio sull’utilizzatore finale Ai fini dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013, le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per verificare che il vantaggio economico si ripercuota effettivamente fino all’utilizzatore finale. A tal fine, esse possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati. Le misure di cui al primo comma, e in particolare i punti di controllo per constatare la ripercussione dell’aiuto, nonché le eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nell’ambito della relazione annuale sull’attuazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013.
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