Art. 39
Relazioni
In vigore dal 20 feb 2014
Relazioni
1. La relazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 228/2013 contiene in particolare:
(a)
eventuali modifiche significative dell’ambiente socio-economico e agricolo;
(b)
una sintesi dei dati fisici e finanziari disponibili relativi all’attuazione di ciascuna misura seguita da un’analisi di questi dati e, se necessario, una presentazione e un’analisi del settore di attività in cui tale misura si inserisce;
(c)
lo stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici alla data di presentazione della relazione, espressi in termini di indicatori quantitativi;
(d)
una sintesi dei principali problemi emersi nel corso della gestione e attuazione di queste misure;
(e)
un esame dei risultati dell’insieme delle misure che tenga conto dei collegamenti reciproci tra di esse;
(f)
per il regime specifico di approvvigionamento:
i)
alcuni dati e un’analisi relativa all’evoluzione dei prezzi e alla ripercussione del vantaggio in tal modo concesso, nonché le misure adottate e i controlli effettuati per garantire tale ripercussione a norma dell’ del presente regolamento;
ii)
tenendo conto degli altri aiuti esistenti, un’analisi della proporzionalità dell’aiuto rispetto ai costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e ai prezzi praticati all’esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione e di fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi dovuti all’insularità e alla distanza;
(g)
l’indicazione del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati a ciascuna delle azioni contenute nel programma, misurato attraverso indicatori oggettivamente misurabili;
(h)
i dati relativi al bilancio annuale di approvvigionamento della regione interessata, segnatamente in termini di consumo, evoluzione del patrimonio zootecnico, produzione, scambi commerciali;
(i)
i dati relativi agli importi effettivamente erogati per la realizzazione delle azioni del programma, sulla base dei criteri definiti dagli Stati membri, quali ad esempio il numero di produttori ammissibili, il numero di animali ammessi al pagamento, le superfici ammissibili o il numero di aziende interessate;
(j)
i dati relativi all’esecuzione finanziaria di ciascuna delle azioni comprese nel programma;
(k)
le statistiche relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti e alle sanzioni eventualmente irrogate;
(l)
le osservazioni dello Stato membro in merito all’attuazione del programma;
(m)
i dati annuali relativi agli indicatori di risultato di cui all’ del presente regolamento.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:180:oj#art-39