Art. 37 · Indicatori di risultato

Art. 37

Indicatori di risultato

In vigore dal 20 feb 2014
Indicatori di risultato Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione almeno i dati relativi agli indicatori di risultato di cui all’allegato VIII per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche. Tali dati sono comunicati nel quadro della relazione annuale sull’attuazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013.
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