Art. 36 · Versamento degli aiuti

Art. 36

Versamento degli aiuti

In vigore dal 20 feb 2014
Versamento degli aiuti Previa verifica delle domande di aiuto e dei relativi documenti giustificativi e previa determinazione degli importi da concedere in applicazione dei programmi POSEI di cui al capo II del regolamento (UE) n. 228/2013, le autorità competenti versano gli aiuti a titolo di un anno civile secondo le seguenti modalità: (a) nel caso del regime specifico di approvvigionamento, delle misure relative all’importazione e all’approvvigionamento di animali vivi e delle misure di cui all’ del regolamento delegato (UE) n. 179/2014, durante tutto l’anno; (b) per i pagamenti diretti, a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013; (c) per gli altri pagamenti, durante il periodo che inizia il 16 ottobre dell’anno in corso e termina il 30 giugno dell’anno seguente.
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