Art. 35
Condizioni di esenzione
In vigore dal 20 feb 2014
Condizioni di esenzione
1. L’importazione dei prodotti di cui all’allegato VII è soggetta alla presentazione di un titolo di esenzione. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato I, parte J.
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis gli , da 7 a 10, 12 e 16 del presente regolamento, l’ del regolamento delegato (UE) n. 179/2014 e l’, paragrafo 2, e l’ del regolamento (EU) n. 228/2013.
2. Le autorità competenti accertano che i prodotti di cui all’allegato VII siano utilizzati conformemente alle disposizioni dell’Unione vigenti in materia, in particolare gli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Storico versioni
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