Art. 33 · Allevamento

Art. 33

Allevamento

In vigore dal 20 feb 2014
Allevamento 1.   L’importazione di giovani bovini maschi originari dei paesi terzi, di cui ai codici NC 0102 29 05 , 0102 29 29 o 0102 29 49 , destinati all’ingrasso e al consumo nei dipartimenti francesi d’oltremare e a Madera, è esente dai dazi doganali finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carni bovine. 2.   Per beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, l’importatore o richiedente dimostra che soddisfa le condizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) n. 179/2014 presentando: a) una dichiarazione scritta, redatta all’arrivo degli animali nei dipartimenti francesi d’oltremare o a Madera, attestante che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di almeno 120 giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati; b) un impegno scritto, redatto all’arrivo degli animali, ad informare le autorità competenti, nel mese successivo all’arrivo dei bovini, in merito all’azienda o alle aziende in cui i bovini saranno ingrassati.
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