Art. 31
Utilizzo abusivo e pubblicità del logo
In vigore dal 20 feb 2014
Utilizzo abusivo e pubblicità del logo
Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali pertinenti vigenti per prevenire e, se necessario, sanzionare l’utilizzo abusivo del logo o adottano le misure necessarie a questo scopo. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano a quest’ultima le misure applicabili.
Gli Stati membri assicurano una pubblicità appropriata del logo nonché dei prodotti per i quali esso può essere utilizzato.
Storico versioni
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