Art. 27
Deroghe all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni
In vigore dal 20 feb 2014
Deroghe all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni
1. Le riduzioni ed esclusioni di cui all’ non si applicano quando il richiedente abbia fornito informazioni oggettivamente corrette o quando possa altrimenti dimostrare la correttezza del suo comportamento.
2. Le riduzioni e le esclusioni non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali il richiedente abbia comunicato per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l’autorità competente non abbia informato il richiedente dell’intenzione di effettuare un controllo in loco e delle eventuali irregolarità riscontrate nella sua domanda.
Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, di cui al primo comma, si procede all’adeguamento della domanda alla situazione reale.
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