Art. 24 · Selezione dei richiedenti da sottoporre ai controlli in loco

Art. 24

Selezione dei richiedenti da sottoporre ai controlli in loco

In vigore dal 20 feb 2014
Selezione dei richiedenti da sottoporre ai controlli in loco 1.   L’autorità competente seleziona i richiedenti che saranno oggetto di controlli in loco sulla base di un’analisi dei rischi e tenendo conto della rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L’analisi dei rischi tiene conto: (a) dell’importo dell’aiuto; (b) del numero di parcelle agricole, della superficie e del numero di animali oggetto della domanda di aiuto o del quantitativo prodotto, trasportato, trasformato o commercializzato; (c) dell’evoluzione rispetto all’anno precedente; (d) dei risultati dei controlli degli anni precedenti; (e) di altri parametri definiti dagli Stati membri. Al fine di garantire la rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di richiedenti da sottoporre a controllo in loco. 2.   L’autorità competente conserva traccia dei motivi della selezione di ciascun richiedente sottoposto a controllo in loco. L’ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell’inizio del controllo stesso.
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