Art. 24
Selezione dei richiedenti da sottoporre ai controlli in loco
In vigore dal 20 feb 2014
Selezione dei richiedenti da sottoporre ai controlli in loco
1. L’autorità competente seleziona i richiedenti che saranno oggetto di controlli in loco sulla base di un’analisi dei rischi e tenendo conto della rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L’analisi dei rischi tiene conto:
(a)
dell’importo dell’aiuto;
(b)
del numero di parcelle agricole, della superficie e del numero di animali oggetto della domanda di aiuto o del quantitativo prodotto, trasportato, trasformato o commercializzato;
(c)
dell’evoluzione rispetto all’anno precedente;
(d)
dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
(e)
di altri parametri definiti dagli Stati membri.
Al fine di garantire la rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di richiedenti da sottoporre a controllo in loco.
2. L’autorità competente conserva traccia dei motivi della selezione di ciascun richiedente sottoposto a controllo in loco. L’ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell’inizio del controllo stesso.
Storico versioni
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