Art. 23 · Controlli in loco

Art. 23

Controlli in loco

In vigore dal 20 feb 2014
Controlli in loco 1.   I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. 2.   Se del caso, i controlli in loco previsti nella presente sezione sono effettuati congiuntamente ad altri controlli contemplati dalla legislazione dell’Unione. 3.   La domanda o le domande di aiuto sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al richiedente o al suo rappresentante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:180:oj#art-23