Art. 21
Ritiro delle domande di aiuto
In vigore dal 20 feb 2014
Ritiro delle domande di aiuto
1. La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte in qualsiasi momento.
Tuttavia, qualora l’autorità competente abbia già informato il richiedente di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri per le parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.
2. Il ritiro di cui al paragrafo 1 comporta per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda stessa o di parte della medesima.
Storico versioni
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