Art. 2 · Titolo d’importazione

Art. 2

Titolo d’importazione

In vigore dal 20 feb 2014
Titolo d’importazione 1.   Ai fini dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013, i prodotti soggetti alla presentazione di un titolo d’importazione sono esentati dai dazi all’importazione su presentazione di tale documento. 2.   Il titolo d’importazione è compilato secondo il modello di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l’, paragrafo 5, gli e gli articoli da 35 a 40 del regolamento (CE) n. 376/2008. 3.   La domanda di titolo di importazione e il titolo di importazione stesso recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato I, parte A, nonché una delle diciture elencate nell’allegato I, parte B. 4.   Il titolo d’importazione reca, nella casella 12, l’indicazione dell’ultimo giorno di validità. 5.   Il titolo d’importazione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento. 6.   I dazi all’importazione sono riscossi per i quantitativi che superano quelli specificati nel titolo d’importazione. La tolleranza del 5 % prevista all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 è ammessa subordinatamente al pagamento dei pertinenti dazi d’importazione.
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