Art. 13 · Condizioni di esportazione e di spedizione

Art. 13

Condizioni di esportazione e di spedizione

In vigore dal 20 feb 2014
Condizioni di esportazione e di spedizione 1.   L’esportazione o la spedizione di prodotti come tali che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, o di prodotti confezionati o trasformati contenenti prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, sono soggette alle condizioni indicate nei paragrafi da 2 a 6. 2.   Per i prodotti esportati viene apposta nella casella 44 della dichiarazione di esportazione una delle diciture che figurano nell’allegato I, parte H. 3.   I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un’esenzione dai dazi d’importazione e che formano oggetto di esportazione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento. Tali prodotti non possono beneficiare di una restituzione all’esportazione. 4.   I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un’esenzione dai dazi d’importazione e che formano oggetto di spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l’importo dei dazi d’importazione erga omnes applicabili il giorno dell’importazione è versato dallo speditore al più tardi al momento della spedizione. Tali prodotti non formano oggetto di spedizione fino a quando non sia stato effettuato il versamento di cui al primo comma. Qualora non sia materialmente possibile determinare il giorno dell’importazione, i prodotti si considerano importati il giorno in cui si applicano i dazi d’importazione erga omnes più elevati nel semestre precedente la data della spedizione. 5.   I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un aiuto e che formano oggetto di esportazione o di spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l’aiuto concesso è rimborsato dall’esportatore o dallo speditore al più tardi al momento dell’esportazione o della spedizione. Tali prodotti non formano oggetto di spedizione o di esportazione fino a quando non sia stato effettuato il rimborso di cui al primo comma. Qualora non sia materialmente possibile determinare l’importo dell’aiuto concesso, si considera concesso l’aiuto più elevato stabilito dall’Unione per questi prodotti nel semestre precedente la presentazione della domanda di esportazione o di spedizione. Tali prodotti possono beneficiare di una restituzione all’esportazione, a condizione che siano soddisfatti i criteri previsti per la concessione della stessa. 6.   Le autorità competenti autorizzano l’esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati, diversi da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all’, soltanto se l’esportatore attesta che i prodotti in questione non hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento. Le autorità competenti autorizzano la riesportazione o la rispedizione di prodotti come tali o di prodotti confezionati, diversi da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, soltanto se l’esportatore attesta che i prodotti in questione non hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento. Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l’esattezza delle attestazioni di cui al primo e secondo comma ed eventualmente procedono al recupero del beneficio.
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