Art. 11 · Aumento significativo delle domande di titoli

Art. 11

Aumento significativo delle domande di titoli

In vigore dal 20 feb 2014
Aumento significativo delle domande di titoli 1.   Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale di approvvigionamento metta in luce un aumento significativo, per un determinato prodotto, delle domande di titoli d’importazione, titoli di esenzione o titoli di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento lo Stato membro, previa consultazione delle autorità interessate, adotta tutte le misure necessarie per assicurare l’approvvigionamento in prodotti essenziali della regione ultraperiferica in questione, tenendo conto delle disponibilità e delle esigenze dei settori prioritari. 2.   Se, dopo aver consultato le autorità interessate, gli Stati membri decidono di applicare restrizioni sul rilascio dei titoli, le autorità competenti applicano una percentuale uniforme di riduzione a tutte le domande pendenti.
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