Art. 10 · Qualità dei prodotti

Art. 10

Qualità dei prodotti

In vigore dal 20 feb 2014
Qualità dei prodotti La conformità dei prodotti ai requisiti di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 228/2013 è esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nell’Unione, al più tardi nella fase della prima commercializzazione. Qualora si constati che un prodotto non è conforme ai requisiti di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 228/2013, il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è ritirato e il quantitativo corrispondente è reimputato al bilancio previsionale di approvvigionamento. Nel caso in cui un aiuto sia stato concesso conformemente all’ del presente regolamento, l’aiuto è rimborsato. Nei casi in cui un’importazione sia stata effettuata conformemente agli del presente regolamento, il dazio all’importazione viene pagato, salvo nel caso in cui l’interessato fornisca la prova che i prodotti sono stati riesportati o distrutti.
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