Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 feb 2014
Il regolamento (CE) n. 1249/2008 è così modificato: 1) all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La rilevazione nazionale e unionale dei prezzi di mercato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse, di cui all’articolo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), si effettua ogni settimana sulla base delle seguenti classi di conformazione e di stato d’ingrassamento, ripartite tra le categorie di cui all’allegato IV, parte A, punto II, del medesimo regolamento: a) carcasse di animali di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi: U2, U3, R2, R3, O2, O3; b) carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro mesi; U2, U3, R2, R3, O2, O3; c) carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi: R3; d) carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4; e) carcasse di animali femmine che hanno già figliato: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3; f) carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.; (*1)   GU L 347, del 20.12.2013, pag. 671.» " 2) all’articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il prezzo di cui al paragrafo 1 è determinato dalle quotazioni delle seguenti classi: a) carcasse da 60 a meno di 120 kg: E, S; b) carcasse da 120 a meno di 180 kg: R.»
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