Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 feb 2014
In deroga all'articolo 44, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013, al trasferimento e alla concessione di licenze per i risultati e le conoscenze preesistenti a soggetti collegati, acquirenti ed eventuali organismi successori si applicano le seguenti disposizioni: a) un partecipante, senza il consenso degli altri partecipanti, ma informandoli senza indebito ritardo e purché il cessionario accetti per iscritto gli obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione e dell'accordo consortile, può trasferire i suoi risultati a: i) un soggetto collegato; ii) un acquirente della totalità o di una parte sostanziale delle attività pertinenti; iii) un organismo successorio subentrato in seguito a fusione o consolidamento del partecipante. I termini di tempo di cui al primo comma sono concordati tra i partecipanti dell'accordo consortile; b) ciascun partecipante resta libero di cedere in licenza, trasferire o altrimenti disporre dei suoi diritti di proprietà delle conoscenze preesistenti, fatti salvi eventuali diritti e obblighi previsti nella convenzione di sovvenzione e nell'accordo consortile; c) un partecipante, se trasferisce la proprietà delle conoscenze preesistenti, trasferisce al cessionario i suoi obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione in relazione a tali conoscenze, compreso l'obbligo di trasferire le stesse in qualsiasi successivo trasferimento; d) un partecipante, senza il consenso degli altri partecipanti, ma informandoli senza indebito ritardo e purché il cessionario accetti per iscritto gli obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione e dell'accordo consortile, può trasferire le proprie conoscenze preesistenti a: i) un soggetto collegato; ii) un acquirente del totale o di una parte sostanziale delle attività pertinenti; iii) un organismo successorio subentrato in seguito a fusione o consolidamento del partecipante. I termini di tempo di cui al primo comma sono concordati tra i partecipanti dell'accordo consortile.
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