Art. 3
In vigore dal 14 feb 2014
In deroga all'articolo 44, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013, al trasferimento e alla concessione di licenze per i risultati e le conoscenze preesistenti a soggetti collegati, acquirenti ed eventuali organismi successori si applicano le seguenti disposizioni:
a)
un partecipante, senza il consenso degli altri partecipanti, ma informandoli senza indebito ritardo e purché il cessionario accetti per iscritto gli obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione e dell'accordo consortile, può trasferire i suoi risultati a:
i)
un soggetto collegato;
ii)
un acquirente della totalità o di una parte sostanziale delle attività pertinenti;
iii)
un organismo successorio subentrato in seguito a fusione o consolidamento del partecipante.
I termini di tempo di cui al primo comma sono concordati tra i partecipanti dell'accordo consortile;
b)
ciascun partecipante resta libero di cedere in licenza, trasferire o altrimenti disporre dei suoi diritti di proprietà delle conoscenze preesistenti, fatti salvi eventuali diritti e obblighi previsti nella convenzione di sovvenzione e nell'accordo consortile;
c)
un partecipante, se trasferisce la proprietà delle conoscenze preesistenti, trasferisce al cessionario i suoi obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione in relazione a tali conoscenze, compreso l'obbligo di trasferire le stesse in qualsiasi successivo trasferimento;
d)
un partecipante, senza il consenso degli altri partecipanti, ma informandoli senza indebito ritardo e purché il cessionario accetti per iscritto gli obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione e dell'accordo consortile, può trasferire le proprie conoscenze preesistenti a:
i)
un soggetto collegato;
ii)
un acquirente del totale o di una parte sostanziale delle attività pertinenti;
iii)
un organismo successorio subentrato in seguito a fusione o consolidamento del partecipante.
I termini di tempo di cui al primo comma sono concordati tra i partecipanti dell'accordo consortile.
Storico versioni
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