Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 feb 2014
In deroga all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, nei casi in cui uno o più Stati membri cofinanziano un partecipante o l'azione stessa, l'impresa comune ECSEL può applicare tassi diversi di rimborso, per il finanziamento concesso dall'Unione nell'ambito di un'azione, in funzione del tipo di partecipante e del tipo di attività.
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