Art. 9 · Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto

Art. 9

Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto

In vigore dal 12 feb 2014
Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni con riguardo alle attività umane e all’uso del suolo, quali: a) ogni sviluppo o modifica dell’uso del suolo nell’area dell’aeroporto; b) ogni sviluppo che possa creare turbolenze indotte da ostacoli che potrebbero essere pericolose per le operazioni degli aeromobili; c) l’utilizzo di luci pericolose, ambigue o fuorvianti; d) l’uso di superfici fortemente riflettenti che possono provocare abbagliamento; e) la creazione di aree che potrebbero attirare fauna selvatica nociva per le operazioni degli aeromobili; f) le fonti di radiazioni non visibili o la presenza di oggetti in movimento o fermi che possono interferire o avere effetti negativi sulle comunicazioni aeronautiche e sui sistemi di navigazione e sorveglianza.
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