Art. 9
Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto
In vigore dal 12 feb 2014
Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto
Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni con riguardo alle attività umane e all’uso del suolo, quali:
a)
ogni sviluppo o modifica dell’uso del suolo nell’area dell’aeroporto;
b)
ogni sviluppo che possa creare turbolenze indotte da ostacoli che potrebbero essere pericolose per le operazioni degli aeromobili;
c)
l’utilizzo di luci pericolose, ambigue o fuorvianti;
d)
l’uso di superfici fortemente riflettenti che possono provocare abbagliamento;
e)
la creazione di aree che potrebbero attirare fauna selvatica nociva per le operazioni degli aeromobili;
f)
le fonti di radiazioni non visibili o la presenza di oggetti in movimento o fermi che possono interferire o avere effetti negativi sulle comunicazioni aeronautiche e sui sistemi di navigazione e sorveglianza.
Storico versioni
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