Art. 10
Gestione dei pericoli provocati dalla fauna selvatica
In vigore dal 12 feb 2014
Gestione dei pericoli provocati dalla fauna selvatica
1. Gli Stati membri assicurano che i pericoli derivanti dalla fauna selvatica siano valutati tramite:
a)
l’istituzione di una procedura nazionale per la registrazione e la notifica di impatti di fauna selvatica con aeromobili;
b)
la raccolta di informazioni presso gli operatori aerei, il personale dell’aeroporto e altre fonti sulla presenza di fauna selvatica che costituisca un rischio potenziale per le operazioni degli aeromobili; e
c)
una valutazione continua del pericolo costituito dalla fauna selvatica da parte di personale qualificato.
2. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni relative agli impatti con fauna selvatica siano raccolte e inviate all’ICAO per essere inserite nella banca dati del sistema informatico sugli impatti con uccelli dell’ICAO (IBIS).
Storico versioni
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