Art. 44 · Comunicazione delle misure nazionali

Art. 44

Comunicazione delle misure nazionali

In vigore dal 4 feb 2014
Comunicazione delle misure nazionali Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento entro trenta giorni a decorrere dalla relativa data di adozione e per la prima volta entro il 2 marzo 2015.
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