Art. 4
Requisiti e dati da registrare
In vigore dal 4 feb 2014
Requisiti e dati da registrare
1. I tachigrafi, compresi i componenti esterni, le carte tachigrafiche e i fogli di registrazione soddisfano rigorosi requisiti tecnici o di altro genere in modo da consentire la corretta attuazione del presente regolamento.
2. Il tachigrafo e le carte tachigrafiche sono conformi ai seguenti requisiti.
Essi:
—
registrano dati relativi al conducente, alla sua attività e al veicolo che siano accurati e attendibili,
—
sono sicuri, specialmente al fine di garantire l’integrità e l’origine della fonte dei dati registrati dalle unità di bordo e dai sensori di movimento e da essi ricavati,
—
sono interoperabili tra le varie generazioni di unità di bordo e carte tachigrafiche,
—
consentono una efficace verifica di conformità al presente regolamento e ad altri atti giuridici,
—
sono di facile impiego.
3. I tachigrafi digitali registrano i seguenti dati:
a)
distanza percorsa e velocità del veicolo;
b)
misurazione del tempo;
c)
punti di posizione di cui all’, paragrafo 1;
d)
identità del conducente;
e)
attività del conducente;
f)
dati di controllo, di calibratura e di riparazione del tachigrafo, inclusa l’identificazione dell’officina;
g)
anomalie e guasti.
4. I tachigrafi analogici registrano almeno i dati di cui al paragrafo 3, lettere a), b) ed e).
5. L’accesso ai dati memorizzati nel tachigrafo e nella carta tachigrafica possono essere concessi in qualsiasi momento:
a)
alle autorità di controllo competenti;
b)
all’impresa di trasporto interessata, affinché possa assolvere ai propri obblighi di legge, in particolare quelli di cui agli .
6. I dati sono trasferiti nel minor tempo possibile alle imprese di trasporto o ai conducenti.
7. I dati registrati dal tachigrafo che è possibile trasmettere o raccogliere tramite il tachigrafo, mediante connessione senza fili o elettronicamente, sono resi sotto forma compatibile con i protocolli disponibili al pubblico secondo quanto definito negli standard aperti.
8. Onde assicurare che i tachigrafi e le carte tachigrafiche rispondano ai principi e ai requisiti del presente regolamento, in particolare del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate necessarie all’uniforme applicazione del presente articolo, prevedendo in particolare i mezzi tecnici relativi alle modalità di adempimento dei suddetti requisiti. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all’, paragrafo 3.
9. Le disposizioni di cui al paragrafo 8 si basano, laddove sia opportuno, su norme e garantiscono l’interoperabilità e la compatibilità tra le varie versioni e generazioni di unità di bordo e tutte le carte tachigrafiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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