Art. 39
Formazione dei funzionari di controllo
In vigore dal 4 feb 2014
Formazione dei funzionari di controllo
1. Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari di controllo ricevano una formazione adeguata a effettuare l’analisi dei dati registrati e la verifica dei tachigrafi al fine di giungere ad un controllo e un’attuazione efficaci e armonizzati.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai requisiti di formazione per i loro funzionari di controllo entro il 2 settembre 2016.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure che precisano i contenuti della formazione iniziale e continuativa dei funzionari di controllo, inclusa la formazione sulle tecniche per orientare i controlli e per rilevare i dispositivi di manomissione e frode. Tali misure comprendono orientamenti per facilitare l’applicazione delle pertinenti norme del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 561/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all’, paragrafo 3.
4. Gli Stati membri includono i contenuti specificati dalla Commissione nella formazione impartita ai funzionari di controllo.
Storico versioni
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