Art. 31 · Scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente

Art. 31

Scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente

In vigore dal 4 feb 2014
Scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente 1.   Al fine di assicurare che il richiedente non sia già in possesso di una carta del conducente in corso di validità a norma dell’, gli Stati membri mantengono dei registri elettronici nazionali contenenti le seguenti informazioni sulle carte del conducente, comprese quelle di cui all’, paragrafo 4, per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità delle suddette carte: — cognome e nome del conducente, — data di nascita e, se disponibile, luogo di nascita del conducente, — numero della patente di guida in corso di validità e paese di rilascio (se applicabile), — situazione della carta del conducente, — numero della carta del conducente. 2.   La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici siano interconnessi e accessibili in tutta l’Unione europea, utilizzando il sistema di messaggeria TACHOnet di cui alla raccomandazione 2010/19/UE o un sistema compatibile. Qualora si utilizzi un sistema compatibile, lo scambio di dati elettronici con tutti gli altri Stati membri sarà possibile mediante il sistema di messaggeria TACHOnet. 3.   Al momento del rilascio, sostituzione e, ove necessario, rinnovo di una carta del conducente, gli Stati membri verificano attraverso lo scambio di dati elettronici che il conducente non sia già in possesso di una carta del conducente in corso di validità. Lo scambio di dati deve limitarsi ai dati necessari ai fini della verifica in questione. 4.   I funzionari di controllo possono avere accesso al registro elettronico al fine di controllare lo stato di validità di una carta del conducente. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare le procedure comuni e le specifiche necessarie per l’interconnessione a norma del paragrafo 2, inclusi il formato dei dati da scambiare, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all’, paragrafo 3.
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