Art. 25 · Carte dell’officina

Art. 25

Carte dell’officina

In vigore dal 4 feb 2014
Carte dell’officina 1.   La durata di validità delle carte dell’officina non supera un anno. Al momento del rinnovo della carta dell’officina, l’autorità competente provvede affinché l’installatore, l’officina o il costruttore di veicoli soddisfi i criteri di cui all’, paragrafo 2. 2.   L’autorità competente rinnova una carta dell’officina entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione di una valida richiesta di rinnovo e di tutta la necessaria documentazione. In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta dell’officina, l’autorità competente fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo. L’autorità competente tiene un registro delle carte smarrite, rubate o difettose. 3.   Qualora uno Stato membro revochi l’omologazione di un installatore, di un’officina o dei costruttori del veicolo di cui all’, deve anche revocare le carte di officina loro rilasciate. 4.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione delle carte dell’officina distribuite agli installatori, alle officine e ai costruttori del veicolo autorizzati.
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