Art. 2
In vigore dal 3 feb 2014
Le bevande spiritose che non sono rispondenti ai requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008, modificato dall’ del presente regolamento possono continuare ad essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte.
Le etichette stampate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate fino al 31 dicembre 2015.
Storico versioni
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