Art. 5
Pareri dell’agenzia su cui basare la decisione della Commissione
In vigore dal 31 gen 2014
Pareri dell’agenzia su cui basare la decisione della Commissione
A condizione che esistano prove atte a dimostrare che il principio attivo non desta preoccupazione a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione può adottare una decisione a norma del suddetto articolo che modifica l’allegato I del medesimo regolamento, nel senso di cui all’ del presente regolamento, qualora l’Agenzia abbia presentato un parere a norma:
a)
dell’, paragrafo 4, del presente regolamento;
b)
dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 528/2012; o
c)
di uno degli atti di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Storico versioni
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