Art. 1
Addestramento per l’abilitazione al tipo e dati d'idoneità operativa
In vigore dal 27 gen 2014
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
(1)
È inserito il seguente articolo 9 bis:
«Articolo 9 bis
Addestramento per l’abilitazione al tipo e dati d'idoneità operativa
1. Quando negli allegati al presente regolamento si fa riferimento ai dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, se tali dati non sono disponibili per il tipo di aeromobile corrispondente, il richiedente un corso di addestramento per l’abilitazione al tipo può conformarsi alle sole disposizioni degli allegati del regolamento (UE) n. 1178/2011.
2. I corsi di addestramento per l’abilitazione al tipo approvati prima dell’approvazione del programma minimo di addestramento per l’abilitazione al tipo dei piloti nei dati d'idoneità operativa per il tipo corrispondente di aeromobile in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 devono includere gli elementi di addestramento obbligatori entro il 18 dicembre 2017 o entro due anni dall’approvazione dei dati d'idoneità operativa, qualora quest’ultima data sia successiva.».
(2)
L’allegato VII (PARTE-ORA) è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2014:70:oj#art-1