Art. 3
In vigore dal 24 gen 2014
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 agosto 2014, eccetto per il formetanato in uve da tavola e da vino, pomodori, melanzane, meloni, zucche e cocomeri, per il quale si applica dalla data di entrata in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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