Art. 2
In vigore dal 24 gen 2014
Per quanto riguarda le sostanze attive nei e sui prodotti figuranti nel seguente elenco, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti in conformità delle norme prima del 14 agosto 2014:
1)
ciromazina e fenpropidin: tutti i prodotti,
2)
formetanato: tutti i prodotti eccetto uve da tavola e da vino, pomodori, melanzane, zucchine, meloni, zucche e cocomeri,
3)
oxamil: tutti i prodotti eccetto i peperoni,
4)
tebuconazolo: vino e tutti gli altri prodotti, tranne mele, pere, ciliegie, pesche, uva da tavola e da vino, e cavoli cinesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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