Art. 9 · Requisito di solvibilità

Art. 9

Requisito di solvibilità

In vigore dal 21 gen 2014
Requisito di solvibilità 1.   In caso di applicazione delle regole per il settore assicurativo, il requisito patrimoniale di solvibilità di cui agli articoli 100 e 218 della direttiva 2009/138/CE, incluse eventuali maggiorazioni del capitale applicate conformemente all'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 216, paragrafo 4, l'articolo 231, paragrafo 7, l'articolo 232, l'articolo 233, paragrafo 6, l'articolo 238, paragrafi 2 e 3 di tale direttiva, è considerato il requisito di solvibilità ai fini del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare. 2.   In caso di applicazione delle regole per il settore bancario o dei servizi di investimento, i requisiti di fondi propri di cui alla parte tre, titolo I, capo I del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli obblighi a norma di tale regolamento o della direttiva 2013/36/UE di detenere fondi propri eccedenti tali requisiti, compresi i requisiti derivanti dal processo di valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 73 di tale direttiva, eventuali requisiti imposti da un'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) di tale direttiva, il requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell'articolo 128, punto 6 di tale direttiva e le misure adottate a norma dell'articolo 458 o 459 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono considerati i requisiti di solvibilità ai fini del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare.
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