Art. 6 · Deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario

Art. 6

Deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario

In vigore dal 21 gen 2014
Deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario 1.   Quando vi è un deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario, solo gli elementi dei fondi propri che sono ammissibili ai sensi delle norme settoriali sia bancarie che assicurative sono utilizzati per coprire tale deficit. 2.   I fondi propri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: a) il capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013; b) gli elementi dei fondi propri di base quando sono classificati nel livello 1 conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE e la loro inclusione non è limitata dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 99 di tale direttiva; c) il capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013; d) gli elementi dei fondi propri di base quando sono classificati nel livello 1 conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE e la loro inclusione è limitata dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 99 di tale direttiva; e) il capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013; e f) gli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2 conformemente all'articolo 94, paragrafo 2 della direttiva 2009/138/CE. 3.   Gli elementi dei fondi propri che sono utilizzati per coprire il deficit sono conformi all', paragrafo 1.
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