Art. 10
I requisiti di fondi propri e di solvibilità del conglomerato finanziario
In vigore dal 21 gen 2014
I requisiti di fondi propri e di solvibilità del conglomerato finanziario
1. Fatto salvo l', paragrafi 7, 8 e 9, i requisiti di fondi propri e di solvibilità del conglomerato finanziario sono calcolati conformemente alle definizioni e ai limiti stabiliti nelle norme settoriali pertinenti.
2. I fondi propri delle società di gestione del risparmio sono calcolati conformemente all', paragrafo 1, lettera l) della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). I requisiti di solvibilità delle società di gestione del risparmio sono i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.
3. I fondi propri dei gestori di fondi di investimento alternativi sono calcolati conformemente all', paragrafo 1, lettera ad) della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). I requisiti di solvibilità dei gestori di fondi di investimento alternativi sono i requisiti di cui all' di tale direttiva.
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