Art. 1
In vigore dal 20 gen 2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 è modificato come segue:
1)
all’articolo 7, paragrafo 1, la data del 31 gennaio 2014 è sostituita dalla data del 30 settembre 2014;
2)
all’articolo 9, paragrafo 1, la data del 31 ottobre 2014 è sostituita dalla data del 30 giugno 2015;
3)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
la data del 31 ottobre 2014 è sostituita dalla data del 30 giugno 2015;
b)
la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 29 febbraio 2016;
4)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la data del 31 gennaio 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015;
b)
al paragrafo 2, quarto comma, la data del 31 ottobre 2014 è sostituita dalla data del 30 giugno 2015;
5)
l’articolo 12 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la data del 28 febbraio 2015 è sostituita dalla data del 31 ottobre 2015;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
al primo comma, la data del 31 ottobre 2014 è sostituita dalla data del 30 giugno 2015;
ii)
al secondo comma, la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 29 febbraio 2016;
iii)
al terzo comma, la data del 30 aprile 2015 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2015.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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