Art. 6 · TAC stabiliti dagli Stati membri

Art. 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

In vigore dal 20 gen 2014
TAC stabiliti dagli Stati membri 1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I. 2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro: a) sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock e b) consentono: i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi; ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale di gestione della pesca. 3.   Entro il 15 marzo 2014 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) i TAC adottati; b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC; c) informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità dei TAC adottati al disposto del paragrafo 2.
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