Art. 6
TAC stabiliti dagli Stati membri
In vigore dal 20 gen 2014
TAC stabiliti dagli Stati membri
1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
a)
sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock e
b)
consentono:
i)
se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi;
ii)
se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale di gestione della pesca.
3. Entro il 15 marzo 2014 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
i TAC adottati;
b)
i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
c)
informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità dei TAC adottati al disposto del paragrafo 2.
Storico versioni
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