Art. 5 · TAC e loro ripartizione

Art. 5

TAC e loro ripartizione

In vigore dal 20 gen 2014
TAC e loro ripartizione 1.   I TAC per le navi dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I. 2.   Le navi dell'Unione sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell' e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (31) e nelle relative disposizioni di applicazione. 3.   Ai fini della condizione speciale di cui all'allegato IA per lo stock di cicerello nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV si applicano le zone di gestione definite nell'allegato IID.
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