Art. 40 · Autorizzazioni di pesca

Art. 40

Autorizzazioni di pesca

In vigore dal 20 gen 2014
Autorizzazioni di pesca 1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII. 2.   È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.
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