Art. 32
Pesca con reti da circuizione
In vigore dal 20 gen 2014
Pesca con reti da circuizione
1. La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
a)
dal 29 luglio al 28 settembre 2014 o dal 18 novembre 2014 al 18 gennaio 2015 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
—
le coste americane del Pacifico,
—
longitudine 150° O,
—
latitudine 40° N,
—
latitudine 40° S;
b)
dal 29 settembre al 29 ottobre 2014 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
—
longitudine 96° O,
—
longitudine 110° O,
—
latitudine 4° N,
—
latitudine 3° S.
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2014, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
a)
il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, o
b)
nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.
5. Sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.
6. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 5 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:
a)
registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);
b)
comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 31 gennaio 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:43(1):oj#art-32