Art. 31 · Pesca di fondo

Art. 31

Pesca di fondo

In vigore dal 20 gen 2014
Pesca di fondo Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano le proprie catture o il proprio sforzo: a) al livello medio delle catture e dei parametri di sforzo su quel periodo e b) alle sole parti della zona della convenzione SPRFMO in cui è stata praticata la pesca di fondo nel corso di una delle precedenti campagne di pesca.
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