Art. 29 · Pesca pelagica – Limitazione della capacità

Art. 29

Pesca pelagica – Limitazione della capacità

In vigore dal 20 gen 2014
Pesca pelagica – Limitazione della capacità Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2014 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione nella zona suddetta.
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