Art. 17 · Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare

Art. 17

Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare

In vigore dal 20 gen 2014
Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui all', revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2014.
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