Art. 14 · Assegnazione di quantitativi supplementari

Art. 14

Assegnazione di quantitativi supplementari

In vigore dal 20 gen 2014
Assegnazione di quantitativi supplementari 1.   Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I. 2.   Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.
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