Art. 10 · Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

Art. 10

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

In vigore dal 20 gen 2014
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca 1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica: a) gli scambi a norma dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell' del regolamento (CE) n. 1224/2009; c) le riassegnazioni effettuate a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008; d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96; e) i quantitativi riportati a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96; f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009; g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell' del presente regolamento. 2.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l' del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l', paragrafi 2 e 3, e l' di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:43(1):oj#art-10