Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 20 gen 2014
Oggetto 1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici. 2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono: a) limiti di cattura per il 2014 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2015; b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2014 al 31 gennaio 2015; c) possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2014 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR; d) possibilità di pesca per i periodi indicati all' per determinati stock nella zona della convenzione IATTC per il 2014 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2015. 3.   Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici soggetti agli accordi bilaterali di pesca con la Norvegia e le Isole Færøer in attesa dell'esito delle consultazioni sugli accordi per il 2014.
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