Art. 6 · Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Art. 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 10 gen 2014
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie Il pesce proveniente da stock per i quali le possibilità di pesca sono fissate dal presente regolamento è conservato a bordo o sbarcato soltanto se: a) le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure b) le catture rientrano in una quota a disposizione dell’Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e detta quota dell’Unione non è ancora esaurita.
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