Art. 1
In vigore dal 8 gen 2014
1. Ogni domanda di titolo d’importazione per il granturco, nell’ambito del contingente di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 1o al 3 gennaio 2014 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 2,367163 %.
2. È sospeso, per il sotto-periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 gennaio 2014.
Storico versioni
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