Art. 9 · Forme e natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 9

Forme e natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Forme e natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto dell’acquisto degli strumenti di capitale di un ente includono: a) il finanziamento dell’acquisto da parte di un investitore, al momento dell’emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente, ad opera di soggetti sui quali l’ente esercita un controllo diretto o indiretto oppure di soggetti compresi in uno dei seguenti ambiti: 1) l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente; 2) l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene; 3) l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario; b) il finanziamento dell’acquisto da parte di un investitore, al momento dell’emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente, ad opera di soggetti esterni protetti da una garanzia o dall’uso di un derivato su crediti o garantiti in altro modo così da trasferire il rischio di credito all’ente o a qualsiasi soggetto su cui l’ente eserciti un controllo diretto o indiretto oppure a qualsiasi soggetto compreso in uno dei seguenti ambiti: 1) l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente; 2) l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene; 3) l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE; c) il finanziamento di un mutuatario che trasferisce il finanziamento all’investitore finale per l’acquisto, al momento dell’emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente. 2.   Perché un finanziamento sia considerato un finanziamento indiretto ai fini del paragrafo 1, devono essere altresì soddisfatte le condizioni seguenti, ove applicabili: a) l’investitore non è incluso in alcuno dei seguenti ambiti: 1) l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente; 2) l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene. A tale scopo si presume che un investitore sia incluso nell’ambito del calcolo aggregato esteso se il pertinente strumento di capitale è soggetto al consolidamento o al calcolo aggregato esteso ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, in modo tale da eliminare il computo multiplo degli elementi dei fondi propri e la creazione di fondi propri tra i membri del sistema di tutela istituzionale. Qualora le autorità competenti non abbiano concesso l’autorizzazione di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, questa condizione si considera soddisfatta quando sia i soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), che l’ente sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale e i soggetti deducono i finanziamenti forniti per l’acquisto degli strumenti di capitale dell’ente a norma dell’, paragrafo 1, lettere da f) ad i), dell’articolo 56, lettere da a) a d) e dell’articolo 66, lettere da a), a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda del caso; 3) l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE; b) il soggetto esterno non è incluso in alcuno dei seguenti ambiti: 1) l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente; 2) l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene; 3) l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE. 3.   Al momento di stabilire se l’acquisto di uno strumento di capitale comporti un finanziamento diretto o indiretto in conformità all’, l’importo da prendere in considerazione è al netto di qualsiasi riduzione di valore effettuata a seguito di valutazione individuale. 4.   Per evitare la qualifica di finanziamento diretto o indiretto a norma dell’ e qualora il prestito o altra forma di finanziamento o garanzia vengano concessi a persone fisiche o giuridiche che detengono una partecipazione qualificata nell’ente creditizio oppure che sono considerate una parte correlata di cui al paragrafo 3, l’ente garantisce, su base continuativa, di non aver erogato il prestito né altre forme di finanziamento o garanzia allo scopo di sottoscrivere direttamente o indirettamente strumenti di capitale dell’ente. Se il prestito o altra forma di finanziamento o garanzia sono erogati ad altre parti, l’ente effettua tale controllo con la massima diligenza possibile. 5.   Per quanto riguarda le società mutue o cooperative e gli enti analoghi, qualora la normativa nazionale o lo statuto dell’ente impongano al cliente di sottoscrivere strumenti di capitale per ottenere un prestito, tale prestito non è considerato un finanziamento diretto o indiretto qualora siano rispettate tutte le condizioni seguenti: a) l’importo della sottoscrizione è considerato non rilevante dall’autorità competente; b) lo scopo del prestito non consiste nell’acquisto di strumenti di capitale dell’ente che eroga il prestito; c) la sottoscrizione di uno o più strumenti di capitale dell’ente è necessaria affinché il beneficiario del prestito divenga membro della società mutua o cooperativa o dell’ente analogo.
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